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Parte seconda del testo integrale legge credito consumo on line


Estratto decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 testo unico leggi materia bancaria creditizia articoli artt. 121 122 123 e 124


Seconda parte del testo integrale della legge sul credito al consumo estratta del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 riportante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia agli articoli 125 126 127 128 bis aggiornati dal D. Lgs. n. 342/1999, dal D. Lgs 6 settembre 2005 n. 206, dalla legge 28 dicembre 2005 n. 262, dal D. Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303 e dal decr. legisl. 21 novembre 2007 n. 231 che ha cancellato l'UIC. Vedi la prima parte legge credito consumo artt. 121 - 124

Art. 125. Disposizioni varie a tutela dei consumatori.
1.
Le norme dettate dall'art. 1525 del codice civile si applicano anche a tutti i contratti di credito al consumo a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito.
2. Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.
3. In caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'art. 1248 del codice civile.
4. e 5. omissis (commi abrogati dal D.Lgs 6 settembre 2005 n. 206).

Art. 126. Regime speciale per le aperture di credito in conto corrente.
1.
I contratti con i quali le banche o gli intermediari finanziari concedono a un consumatore un'apertura di credito in conto corrente non connessa all'uso di una carta di credito contengono, a pena di nullità, le seguenti indicazioni: a) il massimale e l'eventuale scadenza del credito; b) il tasso di interesse annuo e il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusionedel contratto, nonché le condizioni che possono determinare la modifica durante l'esecuzione del contratto stesso. Oltre a essi, nulla è dovuto dal consumatore; c) le modalità di recesso dal contratto.


Capo III - Regole generali e controlli

Art.127 1. Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente. 2. Le nullità previste dal presente titolo possono essere fatte valere solo dal cliente. 3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB; la proposta è formulata sentita la Banca d'Italia per i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti solo nell'elenco generale previsto dall'art. 106.
Art. 128 Controlli.
1.
Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107.
2. Nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale previsto dall'articolo 106 e nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 155, comma 5, i controlli previsti dal comma 1 sono effettuati dalla Banca d'Italia che, a tal fine, può chiedere la collaborazione di altre autorità.
3. Con riguardo ai soggetti indicati nel articolo 121, comma 2, lettera c), i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro dell'industria, del commercio e del artigianato al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.
4. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorità competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.
5. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o delle altre autorità indicate dai CICR ai sensi del comma 4, nell'ambito delle rispettive competenze, può disporre la sospensione dell'attività, anche di singole sedi secondarie per un periodo non superiore a trenta giorni.

Art. 128-bis Risoluzione delle controversie.
1.
I soggetti di cui all'articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.
2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento. Correlate:
Codice del consumo art. 67 bis e ss. sulla vendita dei servizi finanziari a distanza.



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