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Testo legge 180 1950 cessione quinto titolo III art. 51 52 53 54 55


Istituti autorizzati a concedere prestiti e garanzia assicurazione o altre malleverie


Titolo III - Della cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal fondo, degli impiegati e dei salariati non dipendenti dello stato e dei dipendenti di soggetti privati.

Art. 51 - Facoltà dei non dipendenti dello stato di contrarre prestiti.

Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nell'art. 1 e non contemplati nel titolo II, possono contrarre prestiti alle condizioni e per la durata stabilite nell'art. 6.

Art. 52 - Impiegati e salariati a tempo indeterminato o con contratti collettivi di lavoro. (art. modificato dal art. 13 bis legge n. 80/2005)
Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nel precedente articolo, assunti in servizio a tempo indeterminato a norma della legge sul contratto d'impiego privato od in base a contratti collettivi di lavoro, possono fare cessioni di quote di stipendio o di salario non superiore al quinto per il periodo di cinque o di dieci anni per un periodo non superiore ai dieci anni, quando siano addetti a servizi di carattere permanente, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo. ed abbiano compiuto, nel caso di cessione quinquennale, almeno cinque anni e, nel caso di cessione decennale, almeno dieci anni di servizio utile per l'indennità di anzianità.

Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a tempo determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. Alla cessione de trattamento di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al presente comma non si applica il limite del quinto.
I titolari dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, numero 3) del codice di procedura civile con gli enti e le amministrazioni di cui all'art. 1, primo comma, del presente Testo Unico, di durata non inferiore ai dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purchè questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non può ecceder il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all'art. 545 del codice di procedura civile.

Art. 53 - Istituti autorizzati a concedere prestiti.
Sono autorizzati a concedere prestiti agli impiegati ed ai salariati di cui al presente titolo soltanto gli istituti indicati nell'art. 15.

Art. 54 - Garanzia dell'assicurazione o altre malleverie.
Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma DEL TITOLO II e del presente titolo devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito. Non è consentito prestare garanzia in favore del cedente mediante cessione, da parte di altro impiegato o salariato di pubblica amministrazione, di una quota del proprio stipendio o salario. (comma modificato dal art. 1 comma 137 legge finanziaria 2005)
Gli istituti autorizzati a concedere prestiti ai sensi del presente titolo non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti, ad eccezione dell'istituto nazionale della assicurazioni e delle società di assicurazione.

Art. 55 - Applicabilità di disposizioni del titolo II - estensione degli effetti della cessione nei casi di cessazione dal servizio - eccezioni. (art. modificato dal art. 13 bis legge n. 80/2005)
Per le operazioni di prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario contemplate nel presente titolo, quando non sia diversamente disposto dal titolo stesso, si osservano, in quanto siano applicabili, le norme contenute negli articoli 7, 13, 14, 23, 24, 29 primo comma, 35 primo comma, 38 primo e secondo comma, 39, 40 primo e terzo comma, 42, 43 e 47 commi primo, terzo e quarto, sostituendosi all'amministrazione dello stato quella alle cui dipendenze l'impiegato o salariato cedente presta servizio.
Alla cessazione dal servizio, la cessione di quote di stipendio o salario in corso di estinzione estende i suoi effetti, a termini del penultimo comma dell'art. 43, anche sulle indennità che siano dovute agli impiegati o ai salariati indicati nell'art. 52, in base alla legge sul contratto di impiego privato o ai contratti di impiego di lavoro.
Per gli impiegati e salariati degli enti, imprese ed aziende sottoposti alla disciplina di cui al regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, gli obblighi del fondo per le indennità agli impiegati previsti dagli articoli 1 e seguenti di detto decreto-legge sono regolati, nei confronti degli istituti autorizzati a concedere prestiti, dall'art. 14 del decreto stesso.
Non si possono perseguire le indennità premio di servizio conferite ai propri iscritti dall'istituto nazionale per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione pubblica. Non si possono perseguire i concorsi e sussidi per assistenza sanitaria con feriti agli impiegati o salariati di cui al presente titolo.

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