Decreto anticrisi 2011 - segue l'art. 16 decr. l. 138/2011


Decreto anticrisi 2011 - segue l'art. 16 decr. l. 138/2011 : accorpamento dei comuni e soglie massime o numero di consiglieri e assessori comunali ed elenco revisori contabili e dei conti


Decreto anticrisi 2011 - segue l'art. 16 decr. l. 138/2011 : accorpamento dei comuni stabilite le soglie massime cioè il numero massimo di consiglieri e assessori comunali ancorati a dei scaglioni oltre l'elenco dei revisori contabili ovvero dei conti
Inizio testo integrale manovra bis o decreto legge n. 138 13 agosto 2011

(segue) Art. 16 Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni
8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ordinamento e funzionamento dei Comuni.
9. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto: a) per i comuni con popolazione superiore a 1000 e fino a 3000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre al Sindaco, da cinque consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due;
b) per i comuni con popolazione superiore a 3000 e fino a 5000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre al Sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori stabilito in tre;
c) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre al Sindaco, da nove consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro.


10. All'articolo 14, comma 31, alinea, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati», sono sostituite dalle seguenti: «10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato con delibera della Giunta regionale,»; le lettere b) e c) del medesimo comma 31 sono sostituite dalla seguente: “b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell’articolo 21, comma 5, della citata legge n. 42 del 2009".
11. A decorrere dal primo rinnovo del collegio dei revisori successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti dei Comuni sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

12. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del Testo unico degli enti locali di cui al 18 agosto 2000, n. 267. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, sul sito internet dell'ente locale. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo.


13. All'articolo 14, comma 32, alinea del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»; alla lettera a), del medesimo comma 32, le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
14. Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, il Prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e) della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dell'articolo 14, comma 32, del citato decreto-legge n. 78 del 2010. Nel caso in cui, all'esito dell'accertamento, il Prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, il Prefetto nomina un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti necessari.
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Decreto anticrisi nr. 138/2011