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Testo legge 180 cessione del quinto art. 46 47 48 49 50


Estinzione obbligazione per decesso del debitore agevolazioni fiscali e conti correnti del fondo con il tesoro


Art. 46 - Estinzione di obbligazione verso il fondo per decesso del debitore.
La morte dell'impiegato o salariato debitore estingue ogni obbligazione verso il fondo per il credito ai dipendenti dello stato.

Art. 47 - Agevolazioni fiscali.
I documenti che si producono per ottenere prestiti verso cessione di quote di stipendio o di salario e gli atti di notificazione delle cessioni sono esenti dalle tasse di bollo.
Le concessioni di mutui fatte dal fondo per il credito ai dipendenti dello stato sono esenti dalla tassa di bollo e dalla formalità della registrazione. I redditi del fondo mutuante sono esenti da ogni imposta.
I contratti di mutuo stipulati con gli istituti indicati nell'art. 15 sono esenti dalla tassa di bollo, ma sono soggetti alla tassa di registro con l'aliquota speciale stabilita dall'art. 42, tabella allegato b), regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni.Le quietanze estintive dei mutui concessi dagli istituti indicati nell'art. 15 sono soggette alla tassa di bollo e sono registrate con tassa da liquidarsi limitatamente alla somma per la quale si rilascia il documento.

Art. 48 - Patrimonio del fondo - rendiconto - controllo della corte dei conti.
Il patrimonio del fondo per il credito ai dipendenti dello stato è costituito: A) dai crediti per le somme investite nella concessione di prestiti diretti o nei rimborsi e riscatti di cui all'art. 32; B) dal valore dell'immobile adibito a sede dei servizi del fondo e da quello dei beni mobili che ne costituiscono l'arredamento; C) da titoli di stato o garantiti dallo stato; D) dal fondo di cassa risultante dalle disponibilità dei conti correnti di cui all'art. 50.
I risultati della gestione patrimoniale sono riassunti in apposito rendiconto, da allegarsi al bilancio consuntivo del ministero del tesoro.
Il controllo della corte dei conti sui provvedimenti concernenti le entrate in favore e i pagamenti a carico del fondo ha luogo in sede di consuntivo.

Art. 49 - Contributi e rimborsi dovuti dal fondo al tesoro.
Il fondo per il credito ai dipendenti dello stato versa al tesoro dello stato, a titolo di contributi, distinte somme da determinarsi annualmente con la legge di bilancio per: A) stipendi al personale di ruolo; B) spese di stampati e di cancelleria; C) spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento, pulizia, provvista d'acqua e di energia elettrica ai locali sede della gestione del fondo.
Lo stesso fondo deve rimborsare integralmente al tesoro le somme erogate per spese di liti, per il funzionamento del comitato di cui all'art. 22 e di eventuali commissioni, per indennità di viaggio e di soggiorno, o per missioni inerenti all'accertamento e alla riscossione di somme dovute al fondo, per premio giornaliero di presenza, per compensi di lavoro straordinario e per compensi speciali relativi a particolari esigenze di servizio a favore del personale, per retribuzione al personale avventizio e per altre spese di amministrazione. Nel bilancio della spesa del ministero del tesoro sono iscritti appositi capitoli, sui quali vengono eseguiti i pagamenti per le suddette spese.
Nel bilancio dell'entrata dello stato è iscritto uno speciale capitolo con stanziamento corrispondente al complesso di detti capitoli del bilancio della spesa, al quale il fondo deve versare il complesso dei contributi e rimborsi suddetti.

Art. 50 - Conti correnti del fondo con il tesoro.
È istituito un conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale, intestato al fondo per il credito ai dipendenti dello stato, al quale affluiscono i versamenti dovuti al fondo per contributi, premi compensativi dei rischi, quote di ammortamento di prestiti e per qualsiasi altro titolo. Dallo stesso conto corrente sono prelevate le somme occorrenti per somministrazioni di prestiti concessi, riscatti di prestiti garantiti, concorsi e rimborsi e per ogni altro titolo.
È istituito presso il tesoro un conto corrente fruttifero intestato al fondo per il credito ai dipendenti dello stato, al quale sono versate le somme eccedenti le necessità correnti. Detto conto corrente frutta interesse pari alla media del saggio dei buoni ordinari del tesoro.

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