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Estinzione anticipata e rinnovo cessione del quinto artt. 35 36 37 38 39


Riduzioni di stipendi o di salari gravati da cessione estinzione anticipata della cessione o suo rinnovo


Art. 35 - Riduzioni di stipendi o di salari gravati da cessione.
Qualora lo stipendio o salario gravato di cessione subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continua ad essere effettuata nella misura stabilita.
Ove la riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta non può eccedere il quinto dello stipendio o salario. In tal caso la differenza con i relativi interessi è ricuperata dal fondo per il credito ai dipendenti dello stato, mediante corrispondente prolungamento della ritenuta mensile, salva la facoltà di cui all'art. 45.

Art. 36 - Trattamento ai fini degli interessi delle quote scadute e non versate.
Ogni quota o parte di quota mensile di stipendio o salario ceduta, che per qualsiasi motivo non sia rilasciata dal debitore alla data della scadenza, produce interesse a favore dell'ente cessionario, allo stesso saggio al quale fu accordato il mutuo.
Il fondo per il credito ai dipendenti dello stato non corrisponde interessi sulle quote o parti di quote cedute che, per effetto della prestata garanzia, debba versare all'istituto cessionario.
Il fondo, qualora riscatti la cessione, corrisponde al cessionario gli interessi al saggio indicato nel primo comma, a decorrere dal giorno successivo alla data in cui si è verificato il fatto che ha determinato il riscatto, sempre che il cessionario faccia pervenire all'amministrazione del fondo la denuncia del mancato pagamento, entro novanta giorni da quella data. In caso diverso gli interessi sono corrisposti a decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento della denuncia.

Art. 37 - Rivalsa da parte del fondo per errori od omissioni.
Il fondo per il credito ai dipendenti dello stato ha facoltà di rivalersi, mediante ritenute sullo stipendio o salario, anche oltre il limite del quinto e fino al massimo di un terzo, di ogni suo credito derivante da errori od omissioni verificatisi nella concessione o garanzia di prestiti o nel corso dei relativi ammortamenti.
In ogni caso, la ritenuta di cui al precedente comma, sommata alla quota ceduta, non può eccedere la metà dello stipendio o salario.

Art. 38 - Estinzione anticipata di cessione.
Quando siano trascorsi almeno due anni dall'inizio di una cessione stipulata per un quinquennio od almeno quattro anni dall'inizio di una cessione stipulata per un decennio, il cedente ha facoltà di estinguerla mediante versamento dell'intero debito residuo.
In tal caso, sull'importo di ciascuna quota mensile di stipendio o salario non ancora scaduta, il cessionario è tenuto a scontare l'interesse pel tempo in cui è anticipato il rispettivo pagamento, calcolando lo sconto allo stesso saggio al quale fu accordato il mutuo.
Nello stesso caso il fondo per il credito ai dipendenti dello stato è tenuto a restituire una quota del premio di garanzia riscosso a norma della lettera b) dell'art. 27, in relazione all'entità della somma pagata in anticipo e al periodo di abbreviazione della garanzia.
Agli effetti dello sconto degli interessi e del premio di garanzia, il versamento a saldo si considera in ogni caso come avvenuto alla fine del mese in cui viene effettuato.

Art. 39 - Rinnovo di cessione.
È vietato di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio della cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dall'inizio della cessione stipulata per un decennio, salvo che sia stata consentita l'estinzione anticipata della precedente cessione, nel qual caso può esserne contratta una nuova purchè sia trascorso almeno un anno dall'anticipata estinzione.
Qualora la precedente cessione non sia estinta, può esserne stipulata una nuova dopo la scadenza dei termini previsti nel precedente comma con lo stesso o con altro istituto, nei limiti di somma e di durata stabiliti negli articoli 5, 6 e 23, ed a condizione che il ricavato della nuova cessione sia destinato, sino a concorrente quantità, all'estinzione della cessione in corso.
Anche prima che siano trascorsi due anni dall'inizio di una cessione quinquennale, può essere contratta la cessione decennale, quando questa si faccia per la prima volta, fermo restando l'obbligo di estinguere la precedente cessione.

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