Testo completo legge 180 cessione quinto artt. 27 28 29 30 31 32 33 34
Spese di amministrazione e premio rischi procedimento coattivo a carico dei comuni per somme dovute al fondo
Art. 27 - Ritenute per spese di amministrazione e premio rischi.
Sull'importo lordo complessivo di ciascun prestito, concesso o garantito, si trattengono in anticipo a favore del fondo: A) una somma calcolata in ragione di L. 0,50 per cento per spese di amministrazione, modificabile, nei modi e con le forme di cui all'articolo precedente, con decreto del presidente della repubblica; B) un premio compensativo dei rischi dell'operazione pari al 2 per cento per i prestiti estinguibili fino a cinque anni ed al 4 per cento per i prestiti estinguibili oltre il quinquennio, salva nuova determinazione da adottarsi con decreto del presidente della repubblica, nei modi e con le forme di cui alla lettera a).
Art. 28 - Modificazione dei prestiti alle amministrazioni e suoi effetti.
L'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello stato dà comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, alle amministrazioni dalle quali dipendono i mutuatari, dei mutui da estinguersi con cessione di quote di stipendio o salario, concessi dal fondo per il credito ai dipendenti dello stato o dagli altri istituti.
Le cessioni di quote di stipendio o salario hanno effetto, rispetto a dette amministrazioni, a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione.
Tale comunicazione vale come intimazione della cessione al debitore ceduto, ai sensi del codice civile.
Art. 29 - Versamento delle quote trattenute per cessione.
Le quote di stipendio o salario trattenute per cessione debbono essere versate all'istituto cessionario entro il mese successivo a quello cui si riferiscono.
Qualora i cedenti siano retribuiti con ruoli di spese fisse sul bilancio dello stato e cessionario sia il fondo per il credito ai dipendenti dello stato, dette quote sono versate in una sola volta per ciascun esercizio finanziario, nel mese di gennaio, salvo rimborso da parte del fondo delle quote o parti di quote che in seguito risultassero non dovute.
Art. 30 - Ritenute e versamenti delle quote cedute dai segretari comunali - azioni per mancato versamento.
I comuni hanno l'obbligo di trattenere mensilmente la quota di stipendio ceduta dai segretari comunali e di versarla all'ente cessionario nel mese successivo a quello cui la quota si riferisce.
Qualora il versamento non sia stato effettuato per mancato pagamento dello stipendio, l'ente cessionario può richiedere al prefetto di promuovere i provvedimenti di cui gli articoli 242 e 243 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Qualora il versamento non sia stato effettuato per omissione dei provvedimenti necessari alla esecuzione della cessione l'ente cessionario può esperire azioni tanto contro il comune, quanto contro il segretario comunale e il sindaco, responsabili in proprio e solidalmente.
Art. 31 - Procedimento coattivo a carico dei comuni per somme dovute al fondo.
Se il comune non esegue il pagamento delle somme dovute al fondo per il credito ai dipendenti dello stato nei termini di cui ai precedenti articoli 20 e 30, l'esattore delle imposte dirette, dietro ordine dell'intendenza di finanza, deve ritenere l'ammontare sulla prima rata bimestrale della sovrimposta comunale o, quando questa non sia disponibile per deleghe od impegni legali preesistenti e prevalenti, sulla prima rata degli altri proventi comunali dei quali sia affidata la riscossione all'esattore. Le somme ritenute devono essere versate immediatamente al fondo creditore.
In mancanza di fondi in cassa, l'esattore deve anticipare le somme necessarie percependone, a carico del comune, l'interesse in misura uguale al tasso ufficiale di sconto.
Se l'esattore non esegue l'ordine di ritenuta o ritarda il versamento, si procede contro di lui a termini delle disposizioni relative alla riscossione delle imposte dirette, per mezzo della intendenza di finanza.
Le indennità di mora a carico dell'esattore vanno a beneficio del fondo.
Se l'esattoria delle imposte dirette è sprovvista di titolare, oppure l'esattore non ha in riscossione rendite o proventi del comune liberi da vincoli e in misura sufficiente, l'intendenza di finanza dispone che sulle somme dovute dal comune sia liquidato l'interesse di mora al saggio legale dal giorno della scadenza a quello del pagamento.
Art. 32 - Rischi che assume il fondo con la garanzia - conseguenti obblighi e diritti.
Con la prestazione della garanzia di cui al n. 1 dell'art. 16 il fondo per il credito ai dipendenti dello stato assume i seguenti rischi: A) morte del cedente prima che sia estinta la cessione; B) cessazione del cedente dal servizio per qualunque causa, senza diritto a pensione, indennità od altro assegno di quiescenza, oppure con diritto ad assegno insufficiente al normale ammortamento del prestito; C) riduzione dello stipendio o salario del cedente per effetto della quale non sia più consentita la ritenuta della intera quota ceduta.
Il fondo ha facoltà di adempiere l'obbligo della garanzia corrispondendo mensilmente la quota o parte di quota di stipendio o salario ceduta, per la quale sia venuta a mancare la possibilità di trattenuta ovvero riscattando la cessione con l'abbuono degli interessi in più percetti dal cessionario.
Il fondo, nel rivalersi verso il cedente delle somme pagate per conto di lui, liquida a proprio favore gli interessi a scalare sulle somme stesse al saggio originario del contratto di mutuo fino alla scadenza del contratto ed al saggio legale civile dopo tale scadenza.
Nel caso di cui alla lettera c) il fondo ricupera le somme pagate per conto del cedente, cogli interessi, mediante il corrispondente prolungamento della ritenuta mensile sullo stipendio o salario, salva la facoltà di cui all'art. 45.
Art. 33 - Limiti per gli obblighi delle garanzie prestate dal fondo.
Gli obblighi della garanzie prestate dal fondo per il credito ai dipendenti dello stato sono contenuti nei limiti del patrimonio del fondo stesso.
Art. 34 - Esclusione di ogni garanzia diversa da quella del fondo.
Le cessioni di quote di stipendio o salario contemplate nel presente titolo non possono avere altra garanzia che quella del fondo per il credito ai dipendenti dello stato. Ogni diversa garanzia, sotto qualsiasi forma anche assicurativa, è nulla, sia nei rapporti con le amministrazioni dalle quali i cedenti dipendono, che nei rapporti delle stesse parti contraenti. (art. abrogato dal art. 1 comma 137 legge finanziaria 2005)
Correlate:
> Calcolo rata delega di pagamento o prestito delega
> Come cedere oltre il 50% della propria pensione o stipendio
artt. 1 - 5 | artt. 6 -12 | artt. 13 - 17 | artt. 18 - 21 | artt. 22 - 26 | artt. 27 - 34 | artt. 35 - 39 | artt. 40 - 45 | artt. 46 - 50 | artt. 51 - 55 | artt. 56 - 60 | artt. 61 - 65 | 66 - 70 | disposizioni transitorie legge 180 | tutta la normativa sulla cessione