Testo legge 180 cessione quinto titolo I artt. 6 7 8 9 10 11 12
Cessione stipendi dei salari degli impiegati e salariati dello stato
TITOLO II - Della cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e salariati dello stato.
Art. 6 - Requisiti necessari per l'esercizio della facoltà di cessione.
Gli impiegati civili e militari e i salariati delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo possono contrarre prestiti, ai sensi dell'art. 5, qualora siano in attività di servizio, abbiano stabilità nel rapporto di impiego o di lavoro, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo ed abbiano diritto a conseguire un qualsiasi trattamento di quiescenza. I prestiti possono essere contratti per periodi di cinque o dieci anni, salva l'applicazione degli articoli 13 e 23.
Art. 7 - Periodo minimo di servizio per l'esercizio della facoltà di cessione.
La facoltà di contrarre prestiti di cui al precedente articolo non può essere esercitata da chi non abbia compiuto quattro anni di servizio effettivo nel rapporto di impiego o di lavoro, valido ai fini del trattamento di quiescenza.
Il limite di quattro anni è ridotto ad anni due per gli impiegati e salariati ex combattenti della guerra italo-austriaca 1915-1918, ai quali sia stato riconosciuto il diritto alla polizza di assicurazione dei combattenti, nonché per gli impiegati e salariati ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione e per coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945 n. 518.
Il limite di quattro anni è ridotto a due anche per gli impiegati e salariati che risultino invalidi, mutilati o feriti di guerra oppure decorati al valor militare.
Art. 8 - Ufficiali e sottufficiali che sono considerati impiegati militari.
Si considerano impiegati militari ai sensi dell’art. 6;
a) gli ufficiali in servizio permanente effettivo delle varie Forze armate e dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato. Sono parificati agli ufficiali in servizio permanente effettivo gli ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario, ed inoltre quelli i quali, avendo cessato di appartenere ai ruoli di servizio permanente effettivo, siano in posizioni speciali con trattamento economico ragguagliato allo stipendio e con diritto a computare anche il periodo di durata di tali posizioni nel servizio utile per il futuro assegno di riposo.
b) i sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate e dei Corpi organizzati militarmente di cui sopra, aventi grado non inferiore a maresciallo ordinario o parificato.
Art. 9 - Personali speciali che godono della facoltà di cessione.
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche al personale dipendente dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, al personale speciale del Consiglio nazionale delle ricerche, al personale dell'Accademia nazionale dei Lincei, a quello dell'Istituto centrale di statistica e degli Archivi notarili e ai segretari comunali e provinciali che sono equiparati a tutti gli effetti agli impiegati dello Stato.
Art. 10 - Personale dipendente da istituti di istruzione costituiti in enti autonomi.
Le disposizioni del presente titolo si applicano, altresì, al personale retribuito sui bilanci propri degli istituti governativi di istruzione superiore e di istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica, costituiti in enti autonomi, ove nei loro statuti o regolamenti sia stabilito l'obbligo di tutto il personale dipendente di contribuire al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato a norma dell'art. 17 e tali enti effettuino regolarmente i versamenti.
Art. 11 - Regolazione della facoltà di cessione per il personale delle Ferrovie dello Stato.
Per il personale dipendente dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la facoltà di contrarre prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario è regolata dalle leggi che lo riguardano.
Per quanto non è contemplato in dette leggi si applicano le disposizioni del presente titolo.
Art. 12 - Del salario degli operai dello stato ai fini della cessione.
Il salario degli operai dello stato è considerato, ai fini dell'art. 6, fisso e continuativo anche se corrisposto per le sole giornate lavorative o di effettiva prestazione di opera.
La somma cedibile sui salari degli operai dipendenti dallo stato è ragguagliata al prodotto del salario giornaliero che si percepisce al tempo della domanda del prestito, moltiplicato per il numero delle giornate lavorative di un anno.
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