Testo legge 180 cessione del quinto titolo IV art 61 62 63 64 65
Autorizzazione cassa depositi e prestiti morosità ritenute d'ufficio e deleghe per sottoscrizione rateale
Art. 61 - Autorizzazione alla cassa depositi e prestiti a promuovere, per morosità, ritenute d'ufficio.
Quando i soci di società cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari od economiche finanziate dalla cassa depositi e prestiti si rendono morosi nel versamento delle mensilità di ammortamento dei mutui, delle quote di manutenzione dei fabbricati e dell'importo dovuto per spese generali, la cassa è autorizzata a promuovere, con semplice richiesta alle singole amministrazioni, la ritenuta di ufficio sugli stipendi, salari, pensioni, assegni nonché sugli eventuali compensi o indennità straordinarie di qualunque specie.
La ritenuta concorre con eventuali precedenti vincoli e può superare la metà degli emolumenti suindicati.
Qualora l'assegnatario si sia reso moroso per due o più volte nel pagamento di quote di ammortamento e relativi accessori, la ritenuta può essere praticata in modo continuativo.
Quando si tratta d'impiegati, salariati o pensionati dello stato, la cassa depositi e prestiti dà comunicazione all'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello stato, della richiesta di ritenute rivolta alle singole amministrazioni.
Art. 62 - Facoltà delle amministrazioni di cui all'art. 60 a promuovere ritenute per morosità.
Le amministrazioni indicate nell'art. 60 possono procedere a carico dei debitori a norma dell'art. 61 quando, per qualsiasi ragione, non sia possibile effettuare le ritenute o lo sia in modo insufficiente ed in tutti i casi di morosità.
Le stesse norme si applicano anche alle cooperative mutuatarie dell'amministrazione delle ferrovie dello stato e alle cooperative di ferrovieri che, già finanziate da istituti di credito, ottengano in aggiunta altri mutui dall'amministrazione delle ferrovie dello stato.
Questa, in caso di morosità degli assegnatari degli alloggi, è autorizzata ad avvalersi delle disposizioni predette anche per il ricupero delle somme, non escluse le quote arretrate, spettanti agli istituti mutuanti.
Art. 63 - Effetti della riduzione dell'emolumento sulle ritenute per delega.
La quota di stipendio, salario, o pensione delegata per pigione o prezzo di case popolari od economiche continua ad essere trattenuta nella misura stabilita anche nel caso di riduzione dell'emolumento, sempre che questa non ecceda il terzo dell'emolumento stesso.
In caso diverso la quota delegata è trattenuta fino al limite della metà dello stipendio, salario o pensione ridotti, salva all'ente creditore ogni azione su altri beni del debitore, per il ricupero delle parti di quote non percette.
Nei casi contemplati dagli articoli 61 e 62 la trattenuta continua ad essere operata nella misura stabilita, qualunque riduzione abbia subito l'emolumento.
Art. 64 - Inefficacia di atti su quote delegate o soggette a ritenute.
Sono inefficaci, rispetto allo stato e agli altri enti debitori degli stipendi o salari e delle pensioni, i sequestri, i pignoramenti e le alienazioni delle quote di detti assegni delegate o soggette a ritenuta per pagamento di prezzo, pigione o canone d'uso degli alloggi di cui al presente titolo.
Art. 65 - Deleghe per sottoscrizione rateale a prestiti nazionali.
Gli impiegati civili e militari delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ed i pensionati dello stato hanno facoltà di rilasciare, a favore degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche d'interesse nazionale, per il pagamento delle somme dovute in dipendenza di sottoscrizione rateale ai prestiti nazionali promossa dagli enti suddetti, delega per quote mensili uguali di stipendio o di pensione, entro il limite del quinto, valutato al netto delle ritenute, per un periodo non eccedente un anno.
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