Art. 63 Codice deontologico forense - Titolo V - Rapporti con terzi e controparti
Articolo 63 del Codice deontologico forense - Titolo V - Rapporti con terzi e con le controparti - Art. 63 Rapporti con i terzi
Nuovo codice deontologico degli avvocati
TITOLO V
RAPPORTI CON TERZI E CONTROPARTI
Art. 63 Rapporti con i terzi
1. L'avvocato, anche al di fuori dell'esercizio del suo ministero, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignitą della professione e l'affidamento dei terzi.
2. L'avvocato deve tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei propri dipendenti, del personale giudiziario e di tutte le persone con le quali venga in contatto nell'esercizio della professione.
3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.
(cfr. differenze
vecchio art. 56 cdf)
CDF : Titolo I | Titolo II |
Titolo III |
Titolo IV |
Titolo V |
Titolo VI |
Titolo VII