Art. 63 Codice deontologico forense - Titolo V - Rapporti con terzi e controparti


Articolo 63 del Codice deontologico forense - Titolo V - Rapporti con terzi e con le controparti - Art. 63 Rapporti con i terzi


Nuovo codice deontologico degli avvocati

TITOLO V
RAPPORTI CON TERZI E CONTROPARTI

Art. 63 – Rapporti con i terzi

1. L'avvocato, anche al di fuori dell'esercizio del suo ministero, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignitą della professione e l'affidamento dei terzi.

2. L'avvocato deve tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei propri dipendenti, del personale giudiziario e di tutte le persone con le quali venga in contatto nell'esercizio della professione.

3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

(cfr. differenze vecchio art. 56 cdf)

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Art. 63 cdf x Avvocati &: Legali