Art. 8 Codice deontologico forense - Responsabilità disciplinare della società tra avvocati
Articolo 8 del Codice deontologico forense - Responsabilità disciplinare della società tra avvocati e del socio avvocato
Nuovo codice deontologico degli avvocati
Art. 8 – Responsabilità disciplinare della società
1. Alla società tra avvocati si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente codice.
2. La responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio quando la violazione deontologica commessa da quest'ultimo è ricollegabile a direttive impartite dalla società.
(cfr. differenze
vecchio art. 34 cdf)
CDF : Titolo I | Titolo II |
Titolo III |
Titolo IV |
Titolo V |
Titolo VI |
Titolo VII