Art. 8 Codice deontologico forense - Responsabilità disciplinare della società tra avvocati


Articolo 8 del Codice deontologico forense - Responsabilità disciplinare della società tra avvocati e del socio avvocato


Nuovo codice deontologico degli avvocati

Art. 8 – Responsabilità disciplinare della società

1. Alla società tra avvocati si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente codice.
2. La responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio quando la violazione deontologica commessa da quest'ultimo è ricollegabile a direttive impartite dalla società.

(cfr. differenze vecchio art. 34 cdf)

Art. 7 cdfArt. 9 cdfSegnala errore



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Art. 8 cdf x Avvocati &: Legali