Art. 72 Codice deontologico forense - Esame di abilitazione avvocato
Articolo 72 del Codice deontologico forense - Esame di abilitazione avvocato - Sanzioni per l'avvocato il commissarioe e il candidato
Nuovo codice deontologico degli avvocati
Art. 72 – Esame di abilitazione 1. L'avvocato che faccia pervenire, in qualsiasi modo, ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito con la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.
2. Qualora sia commissario di esame, la sanzione non può essere inferiore alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.
3. Il candidato che, nell'aula ove si svolge l'esame di abilitazione, riceva scritti o appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, e non ne faccia immediata denuncia alla Commissione, è punito con la sanzione disciplinare della censura.
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