Art. 71 Codice deontologico forense - Dovere di collaborazione
Articolo 71 del Codice deontologico forense - Dovere di collaborazione con l'Istituzione forense
Nuovo codice deontologico degli avvocati
Art. 71 Dovere di collaborazione 1. L'avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l'attuazione delle loro finalitā, osservando scrupolosamente il dovere di veritā; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi istituzionali.
2. Qualora le Istituzioni forensi richiedano all'avvocato chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a situazioni segnalate da terzi, tendenti ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse degli stessi, la mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.
3. Nell'ambito di un procedimento disciplinare, o della fase ad esso preliminare, la mancata sollecita risposta agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituiscono autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.
4. La violazione dei doveri di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
(cfr. differenze
vecchio art. 24 cdf)
CDF : Titolo I | Titolo II |
Titolo III |
Titolo IV |
Titolo V |
Titolo VI |
Titolo VII