Art. 71 Codice deontologico forense - Dovere di collaborazione


Articolo 71 del Codice deontologico forense - Dovere di collaborazione con l'Istituzione forense


Nuovo codice deontologico degli avvocati

Art. 71 – Dovere di collaborazione

1. L'avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l'attuazione delle loro finalitā, osservando scrupolosamente il dovere di veritā; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi istituzionali.
2. Qualora le Istituzioni forensi richiedano all'avvocato chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a situazioni segnalate da terzi, tendenti ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse degli stessi, la mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.
3. Nell'ambito di un procedimento disciplinare, o della fase ad esso preliminare, la mancata sollecita risposta agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituiscono autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.
4. La violazione dei doveri di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

(cfr. differenze vecchio art. 24 cdf)

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