Art. 52 Codice deontologico forense - Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti
Articolo 52 del Codice deontologico forense - Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti
Nuovo codice deontologico degli avvocati
Art. 52 Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti
1. L'avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell'esercizio dell'attivitā professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi.
2. La ritorsione o la provocazione o la reciprocitā delle offese non escludono la rilevanza disciplinare della condotta.
3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
(cfr. differenza
vecchio art. 20 cdf)
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Titolo V |
Titolo VI |
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