Art. 52 Codice deontologico forense - Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti


Articolo 52 del Codice deontologico forense - Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti


Nuovo codice deontologico degli avvocati

Art. 52 – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti

1. L'avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell'esercizio dell'attivitā professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi.
2. La ritorsione o la provocazione o la reciprocitā delle offese non escludono la rilevanza disciplinare della condotta.
3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

(cfr. differenza vecchio art. 20 cdf)

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