Art. 44 Codice deontologico forense - Divieto di impugnare transazioni tra avvocati
Articolo 44 del Codice deontologico forense - Divieto di impugnare transazioni accettate dalle parti tra avvocati
Nuovo codice deontologico degli avvocati
Art. 44 – Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega
1. L'avvocato che abbia raggiunto con il collega avversario un accordo transattivo, accettato dalle parti, deve astenersi dal proporne impugnazione, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza.
2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
(cfr. differenze
vecchio art. 32 cdf)
CDF : Titolo I | Titolo II |
Titolo III |
Titolo IV |
Titolo V |
Titolo VI |
Titolo VII