Art. 44 Codice deontologico forense - Divieto di impugnare transazioni tra avvocati


Articolo 44 del Codice deontologico forense - Divieto di impugnare transazioni accettate dalle parti tra avvocati


Nuovo codice deontologico degli avvocati

Art. 44 – Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega

1. L'avvocato che abbia raggiunto con il collega avversario un accordo transattivo, accettato dalle parti, deve astenersi dal proporne impugnazione, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza.
2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

(cfr. differenze vecchio art. 32 cdf)

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