Art. 39 Codice deontologico forense - Rapporti collaboratori dello studio


Articolo 39 del Codice deontologico forense - Rapporto con i collaboratori dello studio


Nuovo codice deontologico degli avvocati

Art. 39 – Rapporti con i collaboratori dello studio

1. L'avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la loro preparazione professionale e non impedire od ostacolare la loro crescita formativa, compensandone in maniera adeguata la collaborazione, tenuto conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.
2. La violazione dei doveri di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

(cfr. differenze vecchio art. 25 cdf)

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