Art. 39 Codice deontologico forense - Rapporti collaboratori dello studio
Articolo 39 del Codice deontologico forense - Rapporto con i collaboratori dello studio
Nuovo codice deontologico degli avvocati
Art. 39 – Rapporti con i collaboratori dello studio
1. L'avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la loro preparazione professionale e non impedire od ostacolare la loro crescita formativa, compensandone in maniera adeguata la collaborazione, tenuto conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.
2. La violazione dei doveri di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.
(cfr. differenze
vecchio art. 25 cdf)
CDF : Titolo I | Titolo II |
Titolo III |
Titolo IV |
Titolo V |
Titolo VI |
Titolo VII