Art. 33 Codice deontologico forense - obbligo restituzione documenti avvocato al cliente


Articolo 33 del Codice deontologico forense - Obbligo di restituzione dei documenti tenuti dall'avvocato al cliente


Nuovo codice deontologico degli avvocati

Art. 33 – Restituzione di documenti

1. L'avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l'espletamento dell'incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice.
2. L'avvocato non deve subordinare la restituzione della documentazione al pagamento del proprio compenso.
3. L'avvocato può estrarre e conservare copia di tale documentazione, anche senza il consenso del cliente e della parte assistita.
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della censura.

(confronta differenze vecchio art. 42 cdf)

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