Art. 26 Codice deontologico forense - Adempimento del mandato e difesa d'ufficio


Articolo 26 del Codice deontologico forense - Adempimento del mandato e difesa d'ufficio - sanzioni


Nuovo codice deontologico degli avvocati

Art. 26 – Adempimento del mandato

1. L'accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo.
2. L'avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e alla parte assistita la necessitā di integrare l'assistenza con altro collega in possesso di dette competenze.
3. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.
4. Il difensore nominato d'ufficio, ove sia impedito di partecipare a singole attivitā processuali, deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autoritā procedente ovvero incaricare della difesa un collega che, ove accetti, č responsabile dell'adempimento dell'incarico.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

(confronta differenze vecchio art. 38 cdf)

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