Art. 13 Codice deontologico forense - Segretezza e riservatezza dell'avvocato
Articolo 13 del Codice deontologico forense - Segretezza e riservatezza professionale dell'avvocato
Nuovo codice deontologico degli avvocati
Art. 13 – Dovere di segretezza e riservatezza L'avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.
(cfr. differenze
vecchio art. 9 cdf)
CDF : Titolo I | Titolo II |
Titolo III |
Titolo IV |
Titolo V |
Titolo VI |
Titolo VII