Art. 13 Codice deontologico forense - Segretezza e riservatezza dell'avvocato


Articolo 13 del Codice deontologico forense - Segretezza e riservatezza professionale dell'avvocato


Nuovo codice deontologico degli avvocati

Art. 13 – Dovere di segretezza e riservatezza

L'avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.


(cfr. differenze vecchio art. 9 cdf)

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Art. 13 cdf x Avvocati &: Legali