Art. 11 Codice deontologico forense - Rapporto di fiducia, accettazione incarico e difensore d'ufficio


Articolo 11 del Codice deontologico forense - Rapporto di fiducia, accettazione dell'incarico e difensore d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato


Nuovo codice deontologico degli avvocati

Art. 11 – Rapporto di fiducia e accettazione dell'incarico

1. L'avvocato è libero di accettare l'incarico.
2. Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia.
3. L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio, quando nominato, non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla.
4. L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato può rifiutare la nomina o recedere dall'incarico conferito dal non abbiente solo per giustificati motivi.


(cfr. differenze vecchio art. 47 cdf, vecchio art. 35 cdf e vecchio art. 11 cdf)

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