Art. 10 Codice deontologico forense - Dovere di fedeltā del legale
Articolo 10 del Codice deontologico forense - Dovere di fedeltā del legale e interessi della parte assistita
Nuovo codice deontologico degli avvocati
Art. 10 Dovere di fedeltā L'avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attivitā a tutela dell'interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa.
(cfr.
vecchio art. 7 cdf)
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Titolo VI |
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