Art. 10 Codice deontologico forense - Dovere di fedeltā del legale


Articolo 10 del Codice deontologico forense - Dovere di fedeltā del legale e interessi della parte assistita


Nuovo codice deontologico degli avvocati

Art. 10 – Dovere di fedeltā

L'avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attivitā a tutela dell'interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa.

(cfr. vecchio art. 7 cdf)

Art. 9 cdfArt. 11 cdfSegnala errore



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Art. 10 cdf x Avvocati &: Legali